Autore: Dott.ssa Baccichet Elisa
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25 set, 2024
Con la Circolare n.4 del 23/09/2024, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito le primissime modalità per richiedere la Patente a Crediti da parte delle aziende e dei lavoratori autonomi che operano all'interno dei cantieri. PORTALE PER LA RICHIESTA Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre p.v. Pertanto, al momento le imprese sono tenute a inviare, entro il 30/09/2024, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva (utilizzando il modello allegato), concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente. L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC , all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it. ( CLICCA QUI PER SCARICARE L'AUTOCERTIFICAZIONE ) Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data. A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale. SOGGETTI INTERESSATI A partire dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente “ le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale ”. I soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri. Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.) SOGGETTI ESENTI Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.) Sono inoltre escluse le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III . REQUISITI PER OTTENERE LA PATENTE AI fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008; c) DURC in corso di validità; d) DVR , nei casi previsti dalla normativa vigente; e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, nei casi previsti dalla normativa vigente; f) avvenuta designazione del RSPP, nei casi previsti dalla normativa vigente. Non tutti i citati requisiti sono evidentemente richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati, tant’è che il legislatore inserisce, alle lett. d), e) e f), la precisazione “nei casi previsti dalla normativa vigente”. A titolo esemplificativo il DVR non è infatti richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori. MODALITA' E TEMPISTICHE La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE. Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione. Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta. Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, pertanto, eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni sono presidiate da sanzione penale ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R.