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Il colpo di calore: Sintomi e Adempimenti del DL
Autore: Pietro Innocenti 1 aprile 2025
👷SICUREZZA SUL LAVORO - IL COLPO DI CALORE ☀️
Cosa deve fare l'alimentarista nella manipolazione delle Uova?
Autore: Pietro Innocenti 28 marzo 2025
🥚LE UOVA - pt.1 - COSA SONO? LA MANIPOLAZIONE E' PERICOLOSA? 🥚
Autore: Innocenti Pietro 14 marzo 2025
PROROGA MUD 2025: SCADENZA AL 28 GIUGNO 2025
Autore: Pietro Innocenti 21 febbraio 2025
La Camera dei deputati ha approvato il Decreto Milleproroghe con 165 voti favorevoli, 105 contrari e 3 astensioni. Il Disegno di legge, secondo indicazioni di Governo, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro il 25 Febbraio 2025. Il Decreto Milleproroghe, come indicato dal nome stesso, pone uno slittamento su determinate scadenze e fra queste abbiamo uno slittamento delle scadenze di iscrizione al Portale RENTRI. L'Articolo 11 comma 2-bis recita le seguenti informazioni: In sede referente al Senato sono state introdotte disposizioni volte a differire al 14 aprile 2025 il termine per l’iscrizione, al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), da parte di enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, nonché da parte di tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti da questi delegati . Questo passo del Decreto pertanto ci indica che le aziende, che dovevano iscriversi entro il 13 Febbraio 2025, hanno tempo fino al 14 Aprile 2025; altrimenti pena sanzionamenti. Hai dei dubbi sulle modalità di Iscrizione? Pensi di rientrare in questa fascia? Non sai che cosa è il RENTRI? Vi aiutiamo a risolvere i vostri dubbi Contattaci tramite mail: p.innocenti@cfpratoimprese.it o tramite telefono: 0574607885 (Fonte: Dossier n.149 - Gruppo PD Italia Democratica e Progressista)
Autore: Elisa Baccichet 16 gennaio 2025
Ripartono i corsi di formazione professionale del Progetto Academy, rivolti a coloro che sono in cerca di lavoro. 1° Corso del 2025: ADDETTO AL RAMMENDO . Nella sua formula ormai consolidata, questo corso (arrivato alla 5° edizione, dà ogni anno grandi risultati. Oltre il 50% degli allievi che hanno frequentato questo percorso formativo infatti hanno trovato lavoro entro 3 mesi dalla fine del corso. Anche quest'anno l'azienda partner che ci ospita, e che ringraziamo per questo, è la ELLECIBI CONTROLLO TESSILE di Montemurlo, che metterà a disposizione professionisti del settore per insegnare agli allievi tutte le tecniche del controllo qualità dei tessuti, il controllo a specchio, le tecniche di rammendo su disegni semplici e complessi. Sono previste 4 visite guidate in aziende tessili leader nel settore. Il corso ha una durata di 200 ore, dal 06/02 al 14/03. Il corso è completamente gratuito grazie al finanziamento ottenuto da Forma.Temp e la collaborazione con l'APL WINTIME (Filiale di Pontedera). Per candidarsi, è possibile inviare il proprio CV a info@cfpratoimprese.it
Autore: Elisa Baccichet 21 novembre 2024
FONDOPROFESSIONI: PIANI RIVOLTI A PIU' AZIENDE
Autore: Elisa Baccichet 21 novembre 2024
FONDOPROFESSIONI: FORMAZIONE INDIVIDUALE (DA 1 A 3 ALLIEVI)
Autore: Elisa Baccichet 21 novembre 2024
FONDOPROFESSIONI: PIANI MONOAZIENDALI CON OLTRE 4 ALLIEVI
Autore: Elisa Baccichet 5 novembre 2024
La verifica periodica di Messa A Terra è un adempimento obbligatorio per tutte le imprese. Lo scopo della Verifica è controllare che l'impianto di terra sia funzionale e sicuro e mantenga le medesime prestazioni di quando è stato progettato. L’obbligo di verifica impianto messa a terra è disciplinato dal DPR 462/01, che trova in 2 guide CEI le procedure applicative, per uniformare le disposizioni di legge: CEI 0-14 per la stesura della documentazione tecnica, le verifiche periodiche e le procedure amministrative. CEI 64-14 per le procedure tecniche. Questa verifica non va confusa con la regolare manutenzione degli impianti elettrici. La verifica riguarda: impianti elettrici di messa a terra; dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione. CHI E' OBBLIGATO ALLA VERIFICA? Tutte le attività lavorative che includono un lavoratore al loro interno sono obbligate alla verifica dei propri impianti di messa a terra. Dunque, l’obbligo di verifica dell’impianto di messa a terra non dipende dal tipo di attività, ma dalla presenza o meno di un lavoratore . Il responsabile della richiesta di verifica degli impianti di messa a terra è il datore di lavoro . A lui spetta l’obbligo di assicurarsi che le periodicità di controllo siano rispettate e che l’impianto sia sottoposto a regolari manutenzioni. CHI PUO' SVOLGERE LE VERIFICHE PERIODICHE? La verifica impianti messa a terra può essere eseguita esclusivamente da Organismi Ispettivi definiti dal DPR 462/01 e in linea con la norma CEI EN 17020: organismi di ispezione privati abilitati dal Ministero delle attività produttive; ASL e ARPA. INAIL , per le verifiche a campione. Il singolo elettricista, quindi, non può eseguire questa verifica. Al termine della verifica viene rilasciato un verbale che dovrà essere conservato dall'azienda. CON CHE PERIODICITA' DEVE ESSERE SVOLTA LA VERIFICA PERIODICA? Considerata l’importanza di un impianto elettrico di messa a terra efficiente, secondo quanto indicato dal DPR 462, le verifiche devono essere eseguite ogni: 2 anni – per gli impianti con caratteristiche che rientrano nel quadro delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (DPR 151/2011). Ovvero, impianti situati in ambienti che, in caso d’incendio, comportano rischi più elevati; i così detti luoghi MA.R.C.I. (Maggior Rischio in Caso d’Incendio). Per esempio, laddove siano presenti problematiche legate all’elevata densità di sfollamento, strutture costruite con materiali facilmente combustibili o in cui siano presenti materiali infiammabili. La periodicità della verifica impianti elettrici è biennale anche per i locali a uso medico e simili, i cantieri e i luoghi con pericolo di esplosione. 5 anni – per tutti gli impianti soggetti al DPR 462/01 che non rientrano nell’obbligo biennale, perché ritenuti “ambienti ordinari”. A prescindere dalla data di messa in funzione dell’impianto, la periodicità fa riferimento alla data riportata sulla dichiarazione di conformità eseguita dall’installatore. Dopotutto, nel tempo, l’impianto di messa a terra è soggetto a usura, che sia in servizio, oppure no.
Autore: Pietro Innocenti 11 ottobre 2024
Il Ministero del Lavoro pone, attraverso la formulazione di tale circolare attenzione sulla sicurezza legata all’utilizzo delle PLE, mostrando come i dati effettivi degli infortuni legati all’utilizzo delle PLE, siano incentrati a fenomeni di fatica, imbozzamento e non corretta esecuzione delle saldature. La Circolare pone attenzione sull’ importanza della conservazione , all’interno dell’azienda, della seguente documentazione inerente alla PLE: · Comunicazione di messa in servizio · Scheda tecnica o certificato di prima verifica periodica/omologazione · Istruzioni del fabbricante fornite a corredo dell’attrezzatura · Verbali di verifica periodica · Registro di controllo nel quale devono essere riportati tutti i controlli e le manutenzioni condotte, secondo quanto previsto dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, ivi compresi gli esiti di eventuali indagini approfondite · Esito dell’indagine supplementare di cui al decreto interministeriale 11 aprile 2011. Per migliorare le attività di controllo e messa in sicurezza dell’attrezzatura, la Circolare indica al datore di lavoro e i soggetti che effettuano le verifiche periodiche, i punti che debbono controllare maggiormente: · Zone di articolazione e rotazione della piattaforma di lavoro · Bracci articolati e telescopici · Zone con rinforzi locali (es. fazzoletti) · Torretta porta ralla · Stabilizzatori · Cilindri di sollevamento o di estensione dei bracci. Per garantire una logica di prevenzione, sempre in accordo con la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale, colui che è abilitato all’esecuzione delle verifiche deve porre scrupolosa attenzione nelle verifiche e in particolare sui componenti sopra descritti Il Datore di lavoro e gli Utilizzatori devono utilizzare la PLE secondo le indicazioni previste all’interno del Manuale delle istruzioni e secondo la seguente formazione ricevuta: · Formazione per Piattaforme di Lavoro mobili Elevabili senza Stabilizzatori della durata di 8 ore · Formazione per Piattaforme di Lavoro mobili Elevabili con stabilizzatori della durata di 8 ore · Formazione per Piattaforme di Lavoro mobili Elevabili con e senza stabilizzatori della durata di 10 ore Per informazioni sui percorsi di formazione in materia di PLE, è possibile scrivere a segreteria@cfpratoimprese.it
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