Autore: Elisa Baccichet
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5 novembre 2024
La verifica periodica di Messa A Terra è un adempimento obbligatorio per tutte le imprese. Lo scopo della Verifica è controllare che l'impianto di terra sia funzionale e sicuro e mantenga le medesime prestazioni di quando è stato progettato. L’obbligo di verifica impianto messa a terra è disciplinato dal DPR 462/01, che trova in 2 guide CEI le procedure applicative, per uniformare le disposizioni di legge: CEI 0-14 per la stesura della documentazione tecnica, le verifiche periodiche e le procedure amministrative. CEI 64-14 per le procedure tecniche. Questa verifica non va confusa con la regolare manutenzione degli impianti elettrici. La verifica riguarda: impianti elettrici di messa a terra; dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione. CHI E' OBBLIGATO ALLA VERIFICA? Tutte le attività lavorative che includono un lavoratore al loro interno sono obbligate alla verifica dei propri impianti di messa a terra. Dunque, l’obbligo di verifica dell’impianto di messa a terra non dipende dal tipo di attività, ma dalla presenza o meno di un lavoratore . Il responsabile della richiesta di verifica degli impianti di messa a terra è il datore di lavoro . A lui spetta l’obbligo di assicurarsi che le periodicità di controllo siano rispettate e che l’impianto sia sottoposto a regolari manutenzioni. CHI PUO' SVOLGERE LE VERIFICHE PERIODICHE? La verifica impianti messa a terra può essere eseguita esclusivamente da Organismi Ispettivi definiti dal DPR 462/01 e in linea con la norma CEI EN 17020: organismi di ispezione privati abilitati dal Ministero delle attività produttive; ASL e ARPA. INAIL , per le verifiche a campione. Il singolo elettricista, quindi, non può eseguire questa verifica. Al termine della verifica viene rilasciato un verbale che dovrà essere conservato dall'azienda. CON CHE PERIODICITA' DEVE ESSERE SVOLTA LA VERIFICA PERIODICA? Considerata l’importanza di un impianto elettrico di messa a terra efficiente, secondo quanto indicato dal DPR 462, le verifiche devono essere eseguite ogni: 2 anni – per gli impianti con caratteristiche che rientrano nel quadro delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (DPR 151/2011). Ovvero, impianti situati in ambienti che, in caso d’incendio, comportano rischi più elevati; i così detti luoghi MA.R.C.I. (Maggior Rischio in Caso d’Incendio). Per esempio, laddove siano presenti problematiche legate all’elevata densità di sfollamento, strutture costruite con materiali facilmente combustibili o in cui siano presenti materiali infiammabili. La periodicità della verifica impianti elettrici è biennale anche per i locali a uso medico e simili, i cantieri e i luoghi con pericolo di esplosione. 5 anni – per tutti gli impianti soggetti al DPR 462/01 che non rientrano nell’obbligo biennale, perché ritenuti “ambienti ordinari”. A prescindere dalla data di messa in funzione dell’impianto, la periodicità fa riferimento alla data riportata sulla dichiarazione di conformità eseguita dall’installatore. Dopotutto, nel tempo, l’impianto di messa a terra è soggetto a usura, che sia in servizio, oppure no.