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Autore: Elisa Baccichet 5 novembre 2024
La verifica periodica di Messa A Terra è un adempimento obbligatorio per tutte le imprese. Lo scopo della Verifica è controllare che l'impianto di terra sia funzionale e sicuro e mantenga le medesime prestazioni di quando è stato progettato. L’obbligo di verifica impianto messa a terra è disciplinato dal DPR 462/01, che trova in 2 guide CEI le procedure applicative, per uniformare le disposizioni di legge: CEI 0-14 per la stesura della documentazione tecnica, le verifiche periodiche e le procedure amministrative. CEI 64-14 per le procedure tecniche. Questa verifica non va confusa con la regolare manutenzione degli impianti elettrici. La verifica riguarda: impianti elettrici di messa a terra; dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione. CHI E' OBBLIGATO ALLA VERIFICA? Tutte le attività lavorative che includono un lavoratore al loro interno sono obbligate alla verifica dei propri impianti di messa a terra. Dunque, l’obbligo di verifica dell’impianto di messa a terra non dipende dal tipo di attività, ma dalla presenza o meno di un lavoratore . Il responsabile della richiesta di verifica degli impianti di messa a terra è il datore di lavoro . A lui spetta l’obbligo di assicurarsi che le periodicità di controllo siano rispettate e che l’impianto sia sottoposto a regolari manutenzioni. CHI PUO' SVOLGERE LE VERIFICHE PERIODICHE? La verifica impianti messa a terra può essere eseguita esclusivamente da Organismi Ispettivi definiti dal DPR 462/01 e in linea con la norma CEI EN 17020: organismi di ispezione privati abilitati dal Ministero delle attività produttive; ASL e ARPA. INAIL , per le verifiche a campione. Il singolo elettricista, quindi, non può eseguire questa verifica. Al termine della verifica viene rilasciato un verbale che dovrà essere conservato dall'azienda. CON CHE PERIODICITA' DEVE ESSERE SVOLTA LA VERIFICA PERIODICA? Considerata l’importanza di un impianto elettrico di messa a terra efficiente, secondo quanto indicato dal DPR 462, le verifiche devono essere eseguite ogni: 2 anni – per gli impianti con caratteristiche che rientrano nel quadro delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (DPR 151/2011). Ovvero, impianti situati in ambienti che, in caso d’incendio, comportano rischi più elevati; i così detti luoghi MA.R.C.I. (Maggior Rischio in Caso d’Incendio). Per esempio, laddove siano presenti problematiche legate all’elevata densità di sfollamento, strutture costruite con materiali facilmente combustibili o in cui siano presenti materiali infiammabili. La periodicità della verifica impianti elettrici è biennale anche per i locali a uso medico e simili, i cantieri e i luoghi con pericolo di esplosione. 5 anni – per tutti gli impianti soggetti al DPR 462/01 che non rientrano nell’obbligo biennale, perché ritenuti “ambienti ordinari”. A prescindere dalla data di messa in funzione dell’impianto, la periodicità fa riferimento alla data riportata sulla dichiarazione di conformità eseguita dall’installatore. Dopotutto, nel tempo, l’impianto di messa a terra è soggetto a usura, che sia in servizio, oppure no.
Autore: Pietro Innocenti 11 ottobre 2024
Il Ministero del Lavoro pone, attraverso la formulazione di tale circolare attenzione sulla sicurezza legata all’utilizzo delle PLE, mostrando come i dati effettivi degli infortuni legati all’utilizzo delle PLE, siano incentrati a fenomeni di fatica, imbozzamento e non corretta esecuzione delle saldature. La Circolare pone attenzione sull’ importanza della conservazione , all’interno dell’azienda, della seguente documentazione inerente alla PLE: · Comunicazione di messa in servizio · Scheda tecnica o certificato di prima verifica periodica/omologazione · Istruzioni del fabbricante fornite a corredo dell’attrezzatura · Verbali di verifica periodica · Registro di controllo nel quale devono essere riportati tutti i controlli e le manutenzioni condotte, secondo quanto previsto dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, ivi compresi gli esiti di eventuali indagini approfondite · Esito dell’indagine supplementare di cui al decreto interministeriale 11 aprile 2011. Per migliorare le attività di controllo e messa in sicurezza dell’attrezzatura, la Circolare indica al datore di lavoro e i soggetti che effettuano le verifiche periodiche, i punti che debbono controllare maggiormente: · Zone di articolazione e rotazione della piattaforma di lavoro · Bracci articolati e telescopici · Zone con rinforzi locali (es. fazzoletti) · Torretta porta ralla · Stabilizzatori · Cilindri di sollevamento o di estensione dei bracci. Per garantire una logica di prevenzione, sempre in accordo con la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale, colui che è abilitato all’esecuzione delle verifiche deve porre scrupolosa attenzione nelle verifiche e in particolare sui componenti sopra descritti Il Datore di lavoro e gli Utilizzatori devono utilizzare la PLE secondo le indicazioni previste all’interno del Manuale delle istruzioni e secondo la seguente formazione ricevuta: · Formazione per Piattaforme di Lavoro mobili Elevabili senza Stabilizzatori della durata di 8 ore · Formazione per Piattaforme di Lavoro mobili Elevabili con stabilizzatori della durata di 8 ore · Formazione per Piattaforme di Lavoro mobili Elevabili con e senza stabilizzatori della durata di 10 ore Per informazioni sui percorsi di formazione in materia di PLE, è possibile scrivere a segreteria@cfpratoimprese.it
Autore: Dott.ssa Baccichet Elisa 25 settembre 2024
Con la Circolare n.4 del 23/09/2024, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito le primissime modalità per richiedere la Patente a Crediti da parte delle aziende e dei lavoratori autonomi che operano all'interno dei cantieri. PORTALE PER LA RICHIESTA Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre p.v. Pertanto, al momento le imprese sono tenute a inviare, entro il 30/09/2024, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva (utilizzando il modello allegato), concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente. L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC , all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it. ( CLICCA QUI PER SCARICARE L'AUTOCERTIFICAZIONE ) Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data. A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale. SOGGETTI INTERESSATI A partire dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente “ le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale ”. I soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri. Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.) SOGGETTI ESENTI Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.) Sono inoltre escluse le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III . REQUISITI PER OTTENERE LA PATENTE AI fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008; c) DURC in corso di validità; d) DVR , nei casi previsti dalla normativa vigente; e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, nei casi previsti dalla normativa vigente; f) avvenuta designazione del RSPP, nei casi previsti dalla normativa vigente. Non tutti i citati requisiti sono evidentemente richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati, tant’è che il legislatore inserisce, alle lett. d), e) e f), la precisazione “nei casi previsti dalla normativa vigente”. A titolo esemplificativo il DVR non è infatti richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori. MODALITA' E TEMPISTICHE La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE. Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione. Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta. Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, pertanto, eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni sono presidiate da sanzione penale ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R.

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